Tipologia Residenziale Commerciale Industriale Terreno Box - Garage
SottoTipologia
Fascia di Prezzo Fino a 100.000 € 100 - 250.000 € 250 - 500.000 € 500 - 1 mln € Oltre 1 mln €
Escludi Aste Scadute Escludi Quote Escludi Beni Multipli Escludi Lotti Multipli
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La vendita con incanto è una procedura di vendita pubblica di beni caratterizzata da complessità e solennità di forme. Tale procedura ha inizio con la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, che contiene la fissazione del tempo e del luogo dell'incanto, l'individuazione dell'organo (cancelliere, ufficiale giudiziario o istituto autorizzato) investito del relativo compito o del soggetto (notaio, avvocato o commercialista) delegato al compimento delle operazioni inerenti beni mobili, nonché, di norma, la determinazione del prezzo base dell'incanto e dell'ammontare della cauzione.
Nell'espropriazione immobiliare, acquisito, ove occorra, il parere di un esperto, il giudice può altresì disporre che si proceda alla vendita in uno o più lotti, secondo convenienza. L'esperimento dell'incanto ha luogo nella fase successiva, mediante una gara pubblica nella quale sono presentate le offerte dei concorrenti: tali dichiarazioni possono essere prodotte dagli interessati personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma devono essere obbligatoriamente accompagnate dalla prestazione di una cauzione, che successivamente alla chiusura dell'incanto sarà oggetto di restituzione, ove l'offerente non divenga aggiudicatario.
All'esito della predetta gara, trascorsi tre minuti dall'ultima offerta valida senza che ne segua una ulteriore in rialzo, si determina l'aggiudicazione dell'immobile che, tuttavia, non preclude assolutamente la possibilità di presentare ulteriori offerte d'acquisto entro i successivi dieci giorni, purché la somma offerta superi di almeno un quinto il prezzo raggiunto nell'incanto.
Quando sia divenuta definitiva l'aggiudicazione, il giudice dell'esecuzione, esaminata la documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte dell'aggiudicatario, pronuncia il decreto di trasferimento del bene espropriato, ordinando altresì la cancellazione delle trascrizioni dei gravami ed il rilascio dell'immobile venduto.